2017

risparmio energetico: incentivi fiscali
admin / 0 Comments /Con l’ultima manovra di bilancio è stata confermata la proroga dell’ecobonus del 65% fino al 31 dicembre 2017 nelle singole unità immobiliari. Inoltre, per dare modo agli amministratori di condominio di programmare correttamente gli interventi, l’agevolazione su parti comuni degli edifici condominiali è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Le spese agevolate sono le stesse (cambio infissi, sostituzione caldaie, coibentazioni, pannelli solari termici, schermature solari, domotica), con diversi massimali di “sconto”:
riqualificazione energetica di edifici esistenti – detrazione massima: 100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) – detrazione massima: 60.000 euro
installazione di pannelli solari – detrazione massima: 60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – detrazione massima: 30.000 euro
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016) – detrazione massima: 60.000 euro
ATTENZIONE. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
E’ obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo. In ogni caso, l’agevolazione è ammessa entro il limite dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, ove indicare: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Per approfondimenti, si può consultare:

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