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risparmio energetico: incentivi fiscali

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risparmio energeticoCon l’ultima manovra di bilancio è stata confermata la proroga dell’ecobonus del 65% fino al 31 dicembre 2017 nelle singole unità immobiliari. Inoltre, per dare modo agli amministratori di condominio di programmare correttamente gli interventi, l’agevolazione su parti comuni degli edifici condominiali è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Le spese agevolate sono le stesse (cambio infissi, sostituzione caldaie, coibentazioni, pannelli solari termici, schermature solari, domotica), con diversi massimali di “sconto”:

riqualificazione energetica di edifici esistenti – detrazione massima: 100.000 euro

involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) – detrazione massima: 60.000 euro

installazione di pannelli solari – detrazione massima: 60.000 euro

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – detrazione massima: 30.000 euro

acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016) – detrazione massima: 60.000 euro

 

ATTENZIONE. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).

E’ obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo. In ogni caso, l’agevolazione è ammessa entro il limite dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, ove indicare: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Per approfondimenti, si può consultare:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf

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